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Direttiva 95/46/CE

Sulla protezione dei dati personali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che gli obiettivi della Comunità, enunciati nel trattato, come è stato modificato dal trattato sull'Unione europea, consistono nel realizzare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, nell'istituire relazioni più strette tra gli Stati che la Comunità riunisce, nell'assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale eliminando le barriere che dividono l'Europa, nel promuovere il miglioramento costante delle condizioni di vita delle sue popolazioni, nel preservare e rafforzare la pace e la libertà e nel promuovere la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri nonché dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(2) considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell'uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui;

(3) considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, nel quale, conformemente all'articolo 7 A del trattato, è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, esigono non solo che i dati personali possano circolare liberamente da uno Stato membro all'altro, ma che siano altresì salvaguardati i diritti fondamentali della persona;

(4) considerando che nella Comunità si ricorre sempre più frequentemente al trattamento di dati personali nei vari settori delle attività economiche e sociali; che i progressi registrati dalle tecnologie dell'informazione facilitano notevolmente il trattamento e lo scambio di tali dati;

(5) considerando che l'integrazione economica e sociale derivante dall'instaurazione e dal funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 7 A del trattato comporterà necessariamente un sensibile aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali tra tutti i soggetti della vita economica e sociale degli Stati membri, siano essi privati o pubblici; che lo scambio di dati personali tra imprese stabilite in Stati membri differenti è destinato ad aumentare; che le amministrazioni nazionali dei vari Stati membri debbono collaborare, in applicazione del diritto comunitario, e scambiarsi i dati personali per poter svolgere la loro funzione o esercitare compiti per conto di un'amministrazione di un altro Stato membro, nell'ambito dello spazio senza frontiere costituito dal mercato interno;

(6) considerando, inoltre, che il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica e la messa in opera coordinata di nuove reti di telecomunicazioni nella Comunità richiedono e facilitano la circolazione transfrontaliera di dati personali;

(7) considerando che il divario nei livelli di tutela dei diritti e delle libertà personali, in particolare della vita privata, garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi fra territori degli Stati membri e che tale divario può pertanto costituire un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti, le amministrazioni che intervengono nell'applicazione del diritto comunitario; che detto divario nel grado di tutela deriva dalla diversità disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali;

(8) considerando che, per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che tale obiettivo, fondamentale per il mercato interno, non può essere conseguito esclusivamente attraverso l'azione degli Stati membri, tenuto conto in particolare dell'ampia divergenza esistente attualmente tra le normative nazionali in materia e della necessità di coordinarle affinché il flusso transfrontaliero di dati personali sia disciplinato in maniera coerente e conforme all'obiettivo del mercato interno ai sensi dell'articolo 7 A del trattato; che risulta pertanto necessario un intervento della Comunità ai fini di un ravvicinamento delle legislazioni;

(9) considerando che, data la protezione equivalente derivante dal ravvicinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri non potranno più ostacolare la libera circolazione tra loro di dati personali per ragioni inerenti alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata; che gli Stati membri disporranno di un margine di manovra di cui potranno valersi, nell'applicazione della direttiva, i partner economici e sociali; che potranno quindi precisare nella loro legislazione nazionale le condizioni generali di liceità dei trattamenti; che così facendo gli Stati membri si adopereranno per migliorare la protezione attualmente prevista dalle loro leggi; che, nei limiti di tale margine di manovra e conformemente al diritto comunitario, potranno verificarsi divergenze nell'applicazione della direttiva e che queste potranno ripercuotersi sulla circolazione dei dati sia all'interno dello Stato membro che nelle Comunità;

(10) considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;

(11) considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, contenuti dalla presente direttiva precisano ed ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale;

(12) considerando che i principi di tutela si devono applicare a tutti i trattamenti di dati personali quando le attività del responsabile del trattamento rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario; che deve essere escluso il trattamento di dati effettuato da una persona fisica nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico quali la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi;

(13) considerando che le attività previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea attinenti alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o alle attività dello Stato in materia di diritto penale non rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 57 e 100 A del trattato; che il trattamento di dati personali che è necessario alla salvaguardia del benessere economico dello Stato non rientra nell'ambito della presente direttiva qualora il trattamento sia legato a questioni di sicurezza dello Stato;

(14) considerando che la presente direttiva dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società dell'informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare siffatti dati;

(15) considerando che il trattamento de suddetti dati rientra nella presente direttiva soltanto se è automatizzato o se riguarda dati contenuti, o destinati ad essere contenuti, in un archivio strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone, in modo da consentire un facile accesso ai dati personali di cui trattasi;

(16) considerando che nel campo d'applicazione della presente direttiva non rientra il trattamento di dati in forma di suoni e immagini, quali i dati di controllo video, finalizzato alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o all'esercizio di attività dello Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività che esulano dal campo d'applicazione del diritto comunitario;

(17) considerando che, per quanto attiene al trattamento di suoni e immagini finalizzato all'attività giornalistica o all'espressione letteraria o artistica, in particolare del settore audiovisivo, i principi della direttiva hanno un'applicazione limitata, conformemente a quanto dispone l'articolo 9;

(18) considerando che, onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in forza della presente direttiva, è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nella Comunità rispetti la legislazione di uno degli Stati membri; che, a questo proposito, è opportuno assoggettare i trattamenti effettuati da una persona che opera sotto l'autorità del responsabile del trattamento stabilito in uno Stato membro alla legge di tale Stato;

(19) considerando che lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile; che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo; che quando un unico responsabile del trattamento è stabilito nel territorio di diversi Stati membri, in particolare per mezzo di filiali, esso deve assicurare, segnatamente per evitare che le disposizioni vengano eluse, che ognuno degli stabilimenti adempia gli obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile alle attività di ciascuno di essi;

(20) considerando che la tutela delle persone prevista dalla presente direttiva non deve essere impedita dal fatto che il responsabile del trattamento sia stabilito in un paese terzo; che, in tal caso, è opportuno che i trattamenti effettuati siano disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale sono ubicati i mezzi utilizzati per il trattamento in oggetto e che siano prese le garanzie necessarie per consentire l'effettivo rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla presente direttiva;

(21) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le norme di territorialità applicabili in materia penale;

(22) considerando che gli Stati membri preciseranno, nella loro legislazione o in sede di applicazione delle norme di attuazione della presente direttiva, i requisiti generali di liceità del trattamento dei dati; che in particolare l'articolo 5, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8, consente agli Stati membri di prevedere, indipendentemente dalle norme generali, condizioni particolari per il trattamento dei dati in settori specifici e per le varie categorie di dati di cui all'articolo 8;

(23) considerando che gli Stati membri sono autorizzati ad assicurare la messa in opera della tutela delle persone sia mediante una legge generale relativa alla tutela delle persone contro il trattamento dei dati personali, sia mediante leggi settoriali, quali quelle relative ad esempio agli istituti di statistica;

(24) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le normative relative alla tutela delle persone giuridiche riguardo al trattamento dei dati che le riguardano;

(25) considerando che i principi di tutela si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone, autorità pubbliche, imprese, agenzie o altri organismi responsabili del trattamento, obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all'autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato e, dall'altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati, e chiederne la rettifica, o di opporsi al trattamento in talune circostanze;

(26) considerando che i principi della tutela si devono applicare ad ogni informazione concernente una persona identificata o identificabile; che, per determinare se una persona è identificabile, è opportuno prendere in considerazione l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona; che i principi della tutela non si applicano a dati resi anonimi in modo tale che la persona interessata non è più identificabile; che i codici di condotta ai sensi dell'articolo 27 possono costituire uno strumento utile di orientamento sui mezzi grazie ai quali dati possano essere resi anonimi e registrati in modo da rendere impossibile l'identificazione della persona interessata;

(27) considerando che la tutela delle persone fisiche deve essere applicata al trattamento dei dati sia automatizzato sia manuale; che la portata della tutela non deve infatti dipendere dalle tecniche impiegate poiché, in caso contrario, sussisterebbero gravi rischi di elusione delle disposizioni; che nondimeno, riguardo al trattamento manuale, la presente direttiva si applica soltanto agli archivi e non ai fascicoli non strutturati; che, in particolare, il contenuto di un archivio deve essere strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone che consentano un facile accesso ai dati personali; che, in conformità alla definizione dell'articolo 2, lettera c), i diversi criteri che determinano gli elementi che costituiscono un insieme strutturato di dati personali, nonché i diversi criteri in virtù dei quali un siffatto insieme è accessibile, possono essere precisati dai singoli Stati membri; che i fascicoli o le serie di fascicoli, nonché le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici, non rientrano in nessun caso nel campo di applicazione della presente direttiva;

(28) considerando che qualsivoglia trattamento di dati personali deve essere eseguito lealmente e lecitamente nei confronti delle persone interessate; che esso deve in particolare avere per oggetto dati adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite; che tali finalità devono essere esplicite e legittime e specificate al momento della raccolta dei dati; che le finalità dei trattamenti successivi alla raccolta non possono essere incompatibili con quelle originariamente specificate;

(29) considerando che l'ulteriore trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici non è generalmente considerato incompatibile con le finalità per le quali i dati erano stati preventivamente raccolti, purché gli Stati membri forniscano adeguate garanzie; che tali garanzie devono soprattutto impedire l'uso dei dati per l'adozione di misure o decisioni nei confronti di singole persone;

(30) considerando che, per essere lecito, il trattamento di dati personali deve essere inoltre basato sul consenso della persona interessata oppure deve essere necessario ai fini della conclusione o dell'esecuzione di un contratto vincolante per la persona interessata, oppure deve essere previsto dalla legge, per l'esecuzione di un compito nell'interesse pubblico o per l'esercizio dell'autorità pubblica, o nell'interesse legittimo di un singolo individuo, a condizione che gli interessi o i diritti e le libertà della persona interessata non abbiano la prevalenza; che, segnatamente, per garantire un equilibrio degli interessi in causa, pur assicurando una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono precisare le condizioni alle quali dati personali possono essere usati e comunicati a terzi nell'ambito di attività lecite di gestione corrente delle imprese o di altri organismi; che essi possono parimenti precisare le condizioni alle quali può essere effettuata la comunicazione a terzi di dati personali a fini di prospezione, sia che si tratti di invio di materiale pubblicitario che di invio di materiale promosso da un'associazione a scopo benefico o da altre associazioni o fondazioni, ad esempio a carattere politico, nel rispetto delle disposizioni volte a consentire alle persone interessate di opporsi senza dover fornire una motivazione e senza spese al trattamento dei dati che le riguardano;

(31) considerando che un trattamento di dati personali deve essere ugualmente considerato lecito quando è effettuato per tutelare un interesse essenziale alla vita della persona interessata;

(32) considerando che spetta alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento investito di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica amministrazione o un altro soggetto di diritto pubblico o di diritto privato, quale un'associazione professionale;

(33) considerando che i dati che possono per loro natura ledere le libertà fondamentali o la vita privata non dovrebbero essere oggetto di trattamento, salvo esplicito consenso della persona interessata; che tuttavia le deroghe a questo divieto devono essere espressamente previste nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento di tali dati viene eseguito da persone assoggettate per legge all'obbligo del segreto professionale per taluni fini connessi alla sanità o per le legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo consista nel permettere l'esercizio delle libertà fondamentali;

(34) considerando che gli Stati membri devono anche essere autorizzati, quando un motivo di interesse pubblico rilevante lo giustifichi, a derogare al divieto di trattamento di categorie di dati di natura delicata in settori quali la pubblica sanità e la protezione sociale - soprattutto al fine di assicurare la qualità e la redditività per quanto riguarda le procedure per rispondere alle richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria -, la ricerca scientifica nonché le statistiche pubbliche; che spetta loro tuttavia prevedere le garanzie appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e la vita privata delle persone;

(35) considerando inoltre che il trattamento di dati personali da parte di pubbliche autorità per la realizzazione degli scopi, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute viene effettuato per motivi di rilevante interesse pubblico;

(36) considerando che, se nelle attività connesse con le elezioni il funzionamento del sistema democratico rende necessaria, in alcuni Stati membri, la raccolta da parte di partiti politici di dati sulle opinioni politiche delle persone, può essere consentito il trattamento di siffatti dati per motivi di interesse pubblico rilevante, purché siano stabilite garanzie appropriate;

(37) considerando che il trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, in particolare nel settore audiovisivo deve beneficiare di deroghe o di limitazioni a determinate disposizioni della presente direttiva ove sia necessario per conciliare i diritti fondamentali della persona con la libertà di espressione ed in particolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantita in particolare dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che pertanto, al fine di stabilire un equilibrio fra i diritti fondamentali, gli Stati membri devono prevedere le deroghe e le limitazioni necessarie in materia di misure generali concernenti la legittimità del trattamento di dati, di misure relative al trasferimento di dati nei paesi terzi nonché di competenze degli uffici preposti al controllo; che tuttavia ciò non dovrebbe permettere agli Stati membri di prevedere deroghe alle misure di garanzia della sicurezza del trattamento; che agli uffici preposti al controllo in tale settore dovrebbero essere parimenti conferite almeno determinate competenze a posteriori, ad esempio la competenza di pubblicare periodicamente una relazione o di adire l'autorità giudiziaria;

(38) considerando che il trattamento leale dei dati presuppone che le persone interessate possano conoscere l'esistenza del trattamento e disporre, quando i dati che le riguardano sono forniti direttamente da loro, di un'informazione effettiva e completa in merito alle circostanze della raccolta;

(39) considerando che alcuni trattamenti riguardano dati che il responsabile non ha raccolto direttamente presso la persona interessata; che è peraltro possibile che taluni dati siano legittimamente comunicati a terzi anche se tale comunicazione non era stata prevista all'atto della raccolta dei dati presso la persona interessata; che, in tutti questi casi, la persona interessata deve essere informata al momento della registrazione dei dati o al massimo quando essi sono comunicati per la prima volta a terzi;

(40) considerando che non è tuttavia necessario imporre tale obbligo se la persona interessata è già informata; che, inoltre, tale obbligo non è previsto se la registrazione o la comunicazione sono espressamente previste dalla legge ovvero se informare la persona interessata risulta impossibile o implica uno sforzo eccessivo, come può verificarsi per i trattamenti a fini storici, statistici o scientifici; che in questo caso si può tener conto del numero di persone interessate, dell'antichità dei dati e delle eventuali misure di compensazione;

(41) considerando che una persona deve godere del diritto d'accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento, per poter verificare, in particolare, la loro esattezza e la liceità del trattamento; che, per le stesse ragioni, le persone devono avere inoltre il diritto di conoscere la logica su cui si basa il trattamento automatizzato dei dati che le riguardano, perlomeno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1; che tale diritto deve lasciare impregiudicati il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software; che ciò non dovrebbe comunque tradursi nel rifiuto di fornire qualsiasi informazione alla persona interessata;

(42) considerando che gli Stati membri possono, a beneficio della persona interessata o a tutela dei diritti e delle libertà altrui, limitare il diritto d'accesso e d'informazione; che possono, ad esempio, precisare che l'accesso ai dati medici è possibile soltanto per il tramite del personale sanitario;

(43) considerando che gli Stati membri possono altresì imporre analoghe restrizioni al diritto di accesso e di informazione e ad alcuni obblighi del responsabile del trattamento nella misura in cui tali restrizioni siano necessarie per salvaguardare, ad esempio, la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza, importanti interessi economici o finanziari di uno Stato membro o dell'Unione, nonché per indagini e procedimenti penali e in caso di violazioni dell'etica delle professioni regolamentate; che occorre elencare, a titolo di deroghe e restrizioni, i compiti di controllo, di indagine o di regolamentazione necessari negli ultimi tre settori suindicati relativamente alla pubblica sicurezza, agli interessi economici o finanziari e alla repressione penale; che l'elenco dei compiti relativi a questi tre settori lascia impregiudicata la legittimità delle deroghe e restrizioni giustificate da ragioni di sicurezza di Stato e di difesa;

(44) considerando che gli Stati membri possono essere indotti, in forza di disposizioni di diritto comunitario, a derogare alle disposizioni della presente direttiva in materia di diritto d'accesso, di informazione delle persone e di qualità dei dati, onde salvaguardare alcune delle finalità di cui sopra;

(45) considerando che, in caso di dati che potrebbero essere oggetto di un trattamento lecito per ragioni di interesse pubblico, di esercizio dell'autorità pubblica o di interesse legittimo di un singolo, qualsiasi persona interessata dovrebbe comunque avere il diritto, per ragioni preminenti e legittime connesse alla sua situazione particolare, di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano; che gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di prevedere disposizioni nazionali contrarie;

(46) considerando che la tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate relativamente al trattamento di dati personali richiede l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative sia al momento della progettazione che a quello dell'esecuzione del trattamento, in particolare per garantirne la sicurezza ed impedire in tal modo qualsiasi trattamento non autorizzato; che spetta agli Stati membri accertarsi che il responsabile del trattamento osservi tali misure; che queste devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto delle conoscenze tecniche e dei costi dell'esecuzione rispetto ai rischi che i trattamenti presentano e alla natura dei dati da proteggere;

(47) considerando che, laddove un messaggio contenente dati personali sia trasmesso tramite un servizio di telecomunicazioni o di posta elettronica, finalizzato unicamente alla trasmissione di siffatti messaggi, si considera, di norma, responsabile del trattamento dei dati personali contenuti del messaggio la persona che lo ha emanato e non la persona che presta il servizio di trasmissione; che tuttavia le persone che prestano tali servizi sono di norma considerate responsabili del trattamento dei dati personali supplementari necessari per il funzionamento del servizio;

(48) considerando che la notificazione all'autorità di controllo ha lo scopo di dare pubblicità alle finalità del trattamento ed alle sul principali caratteristiche, per consentirne il controllo secondo le norme nazionali di attuazione della presente direttiva;

(49) considerando che, al fine di evitare formalità amministrative improprie, possono essere previste dagli Stati membri misure di esenzione dall'obbligo di notificazione o di semplificazione di quest'ultima per i trattamenti che non sono tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone interessate, purché siano conformi ad un atto adottato dallo Stato membro che ne precisi i limiti; che gli Stati membri possono analogamente prevedere esenzioni o semplificazioni qualora una persona incaricata dal responsabile del trattamento si accerti che i trattamenti effettuati non sono tali da ledere i diritti e le libertà delle persone interessate; che detto incaricato della protezione dei dati, dipendente o meno del responsabile del trattamento, deve essere in grado di esercitare le sue funzioni in modo del tutto indipendente;

(50) considerando che potrebbero essere previste esenzioni o semplificazioni per i trattamenti il cui unico scopo sia la tenuta di registri finalizzati, ai sensi del diritto nazionale, all'informazione del pubblico e aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque dimostri un interesse legittimo;

(51) considerando che il responsabile del trattamento beneficiario della semplificazione o dell'esenzione dall'obbligo di notificazione non è tuttavia dispensato da nessuno degli altri obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva;

(52) considerando che, in questo contesto, il controllo a posteriori da parte delle autorità competenti deve essere ritenuto di norma sufficiente;

(53) considerando che, tuttavia, alcuni trattamenti possono presentare rischi particolari per i diritti e le libertà delle persone interessate, per natura, portata o finalità, quali quello di escludere una persona dal beneficio di un diritto, di una prestazione o di un contratto, ovvero a causa dell'uso particolare di una tecnologia nuova; che spetta agli Stati membri, se lo vorranno, precisare tali rischi nella legislazione nazionale;

(54) considerando che il numero dei trattamenti che presentano tali rischi particolari dovrebbe essere molto esiguo rispetto al totale dei trattamenti effettuati nella società; che, per siffatti trattamenti, gli Stati membri devono prevedere, prima che inizi il trattamento, un esame da parte dell'autorità di controllo, o dell'incaricato della protezione dei dati in collaborazione con essa; che a seguito di tale esame preliminare l'autorità di controllo può, in base al diritto nazionale d'applicazione, formulare un parere o autorizzare il trattamento dei dati; che detto esame può aver luogo anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale ovvero di un provvedimento basato su tale provvedimento legislativo, in cui si definisca la natura del trattamento e si precisino le garanzie appropriate;

(55) considerando che, in caso di violazione dei diritti delle persone interessate da parte del responsabile del trattamento, le legislazioni nazionali devono prevedere vie di ricorso giurisdizionale; che i danni cagionati alle persone per effetto di un trattamento illecito devono essere riparati dal responsabile del trattamento, il quale può essere esonerato dalla propria responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente quando dimostra l'esistenza di un errore della persona interessata o un caso di forza maggiore; che sanzioni debbono essere applicate nei confronti di qualsiasi soggetto di diritto privato o di diritto pubblico che non rispetti le norme nazionali di attuazione della presente direttiva;

(56) considerando che lo sviluppo degli scambi internazionali comporta necessariamente il trasferimento oltre frontiera di dati personali; che la tutela delle persone garantita nella Comunità dalla presente direttiva non osta al trasferimento di dati personali verso paesi terzi che garantiscano un livello di protezione adeguato; che l'adeguatezza della tutela offerta da un paese terzo deve essere valutata in funzione di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti;

(57) considerando, per contro, che deve essere vietato il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non offre un livello di protezione adeguato;

(58) considerando che devono essere previste, in talune circostanze, deroghe a tale divieto a condizione che la persona interessata vi abbia consentito, che il trasferimento sia necessario in relazione ad un contratto o da un'azione legale, oppure qualora il trasferimento sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, per esempio in casi di scambi internazionali di dati tra le amministrazioni fiscali o doganali oppure tra i servizi competenti per la sicurezza sociale, o qualora il trasferimento avvenga da un registro previsto dalla legge e destinato ad essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un interesse legittimo; che tale trasferimento non deve riguardare la totalità dei dati o delle categorie di dati contenuti nel registro suddetto; che il trasferimento di un registro destinato ad essere consultato dalle persone aventi un interesse legittimo dovrebbe essere possibile soltanto su richiesta di tali persone o qualora esse ne siano i destinatari;

(59) considerando che possono essere adottate misure particolari per rimediare al livello di protezione insufficiente di un paese terzo, qualora il responsabile del trattamento offra le opportune garanzie; che inoltre debbono essere previste procedure di negoziato fra la Comunità e i paesi terzi in questione;

(60) considerando che comunque i trasferimenti di dati verso i paesi terzi possono aver luogo soltanto nel pieno rispetto delle disposizioni prese dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 8;

(61) considerando che gli Stati membri e la Commissione, nei rispettivi settori di competenza, devono incoraggiare gli ambienti professionali interessati a elaborare codici di condotta destinati a favorire, secondo le caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in taluni settori, l'attuazione della presente direttiva nel rispetto delle disposizioni nazionali di applicazione della stessa;

(62) considerando che la designazione di autorità di controllo che agiscano in modo indipendente in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati personali;

(63) considerando che tali autorità devono disporre dei mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, siano essi poteri investigativi o di intervento, segnatamente in caso di reclami di singoli individui, nonché poteri di avviare azioni legali; che esse debbono contribuire alla trasparenza dei trattamenti effettuati nello Stato membro da cui dipendono;

(64) considerando che le autorità dei vari Stati membri sono tenute a collaborare nello svolgimento dei propri compiti in modo tale da assicurare che le norme relative alla tutela vengano pienamente rispettate in tutta l'Unione europea;

(65) considerando che, a livello comunitario, deve essere istituito un gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e che esso deve esercitare le sue funzioni in piena indipendenza; che, tenuto conto di tale carattere specifico, esso deve consigliare la Commissione e contribuire in particolare all'applicazione omogenea delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva;

(66) considerando che, in ordine al trasferimento di dati verso i paesi terzi, l'applicazione della presente direttiva richiede l'attribuzione alla Commissione di competenze d'esecuzione nonché l'istituzione di una procedura secondo le modalità fissate nella decisione 87/373/CEE del Consiglio (4);

(67) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo su un "modus vivendi" tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulle misure di attuazione degli atti adottati in base alla procedura stabilita all'articolo 189 B del trattato CE;

(68) considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, con riguardo al trattamento di dati personali, oggetto della presente direttiva, potranno essere completati o precisati, soprattutto per taluni settori, da norme specifiche ad essi conformi;

(69) considerando che è opportuno concedere agli Stati membri un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, per consentire loro di applicare progressivamente a tutti i trattamenti già realizzati dette nuove disposizioni nazionali; che per agevolare un'applicazione efficiente in termini di costi sarà concesso agli Stati membri un ulteriore periodo che si concluderà dodici anni dopo la data di adozione della presente direttiva, in modo tale che venga assicurata la conformità degli archivi manuali esistenti con alcune disposizioni della direttiva; che i dati contenuti in detti archivi e oggetto di un trattamento manuale effettivo nel corso di questo periodo di transizione supplementare devono essere resi conformi con le presenti disposizioni all'atto di tale trattamento attivo;

(70) considerando che non occorre che la persona interessata dia nuovamente il suo consenso affinché il responsabile possa proseguire, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, i trattamenti dei dati di natura delicata necessari all'esecuzione di un contratto concluso in base ad un consenso libero e con cognizione di causa prima dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni;

(71) considerando che la presente direttiva non osta alla disciplina da parte uno Stato membro delle attività di invio di materiale pubblicitario destinato ai consumatori residenti nel proprio territorio, purché detta disciplina non riguardi la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali;

(72) considerando che la presente direttiva consente che nell'applicazione dei principi in essa stabiliti si tenga conto del principio dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto della direttiva

1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) "trattamento di dati personali" ("trattamento"): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

c) "archivio di dati personali" ("archivio"): qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

d) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per al sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;

e) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

f) "terzi": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia la persona interessata, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto la loro autorità diretta;

g) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di un terzo. Tuttavia, le autorità che possono ricevere comunicazione di dati nell'ambito di una missione d'inchiesta specifica non sono considerate destinatari;

h) "consenso della persona interessata": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento.

Articolo 3 - Campo d'applicazione

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali;
- effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;
- effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

Articolo 4 - Diritto nazionale applicabile

1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:

a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile;

b) il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico;

c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunità europea.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI LICEITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI

Articolo 5

Gli Stati membri precisano, nei limiti delle disposizioni del presente capo, le condizioni alle quali i trattamenti di dati personali sono leciti.

SEZIONE I - PRINCIPI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEI DATI

Articolo 6

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:

a) trattati lealmente e lecitamente;

b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;

e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.

2. Il responsabile del trattamento e tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

SEZIONE II - PRINCIPI RELATIVI ALLA LEGITTIMAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 7

Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure

b) è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona, oppure

c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure

d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure

e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure

f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.

SEZIONE III CATEGORIE PARTICOLARI DI TRATTAMENTI

Articolo 8 - Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora:

a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al paragrafo 1, oppure

b) il trattamento sia necessario, per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate garanzie, oppure

c) il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; o

d) il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un'associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate; o

e) il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.

3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un'altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente.

4. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo.

5. I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano ugualmente effettuati sotto controllo dell'autorità pubblica.

6. Le deroghe al paragrafo 1 di cui ai paragrafi 4 e 5 sono notificate alla Commissione.

7. Gli Stati membri determinano a quali condizioni un numero nazionale di identificazione o qualsiasi altro mezzo identificativo di portata generale può essere oggetto di trattamento.

Articolo 9 - Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

SEZIONE IV INFORMAZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA

Articolo 10 - Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata

Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
- se rispondere alle domande è obbligatorio o volontario, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta,
- se esistono diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronto della persona interessata.

Articolo 11 - Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata

1. In caso di dati non raccolti presso la persona interessata, gli Stati membri dispongono che, al momento della registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al più tardi all'atto della prima comunicazione dei medesimi, il responsabile del trattamento o il suo rappresentante debba fornire alla persona interessata almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante,

b) le finalità del trattamento,

c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
- le categorie di dati interessate,
- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
- se esiste un diritto di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano,
nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici, o di ricerca storica o scientifica, l'informazione della persona interessata si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la comunicazione è prescritta per legge. In questi casi gli Stati membri prevedono garanzie appropriate.

SEZIONE V - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELLA PERSONA INTERESSATA

Articolo 12 - Diritto di accesso

Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi:
- la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l'informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;
- la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati;
- la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.

SEZIONE VI DEROGHE E RESTRIZIONI

Articolo 13 - Deroghe e restrizioni

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:

a) della sicurezza dello Stato;

b) della difesa;

c) della pubblica sicurezza;

d) della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;

f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e); g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.

2. Fatte salve garanzie legali appropriate, che escludano in particolare che i dati possano essere utilizzati a fini di misure o di specifiche decisioni che si riferiscono a persone, gli Stati membri possono, nel caso in cui non sussista manifestamente alcun rischio di pregiudizio alla vita privata della persona interessata, limitare con un provvedimento legislativo i diritti di cui all'articolo 12 qualora i dati siano trattati esclusivamente ai fini della ricerca scientifica o siano memorizzati sotto forma di dati personali per un periodo che non superi quello necessario alla sola finalità di elaborazione delle statistiche.

SEZIONE VII - DIRITTO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA

Articolo 14 - Diritto di opposizione della persona interessata

Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;

b) - di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario;
- la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone interessate siano a conoscenza che esiste il diritto di cui al primo comma della lettera b).

Articolo 15 - Decisioni individuali automatizzate

1. Gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona il diritto di non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento, ecc.

2. Gli Stati membri dispongono, salve le altre disposizioni della presente direttiva, che una persona può essere sottoposta a una decisione di cui al paragrafo 1, qualora una tale decisione:

a) sia presa nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda relativa alla conclusione o all'esecuzione del contratto, presentata dalla persona interessata sia stata accolta, oppure che misure adeguate, fra le quali la possibilità di far valere il proprio punto di vista garantiscano la salvaguardia del suo interesse legittimo, oppure

b) sia autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a salvaguardare un interesse legittimo della persona interessata.

SEZIONE VIII - RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI TRATTAMENTI

Articolo 16 - Riservatezza dei trattamenti

L'incaricato del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento non deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso, se non dietro istruzione del responsabile del trattamento oppure in virtù di obblighi legali.

Articolo 17 - Sicurezza dei trattamenti

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali. Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, quando quest'ultimo sia eseguito per suo conto, deve scegliere un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare e deve assicurarsi del rispetto di tali misure.

3. L'esecuzione dei trattamenti su commissione deve essere disciplinata da un contratto o da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente:
- che l'incaricato del trattamento operi soltanto su istruzioni del responsabile del trattamento;
- che gli obblighi di cui al paragrafo 1, quali sono definiti dalla legislazione dello Stato membro nel quale è stabilito l'incaricato del trattamento, vincolino anche quest'ultimo.

4. A fini di conservazione delle prove, gli elementi del contratto o dell'atto giuridico relativi alla protezione dei dati e i requisiti concernenti le misure di cui al paragrafo 1 sono stipulati per iscritto o in altra forma equivalente.

SEZIONE IX - NOTIFICAZIONE

Articolo 18 - Obbligo di notificazione all'autorità di controllo

1. Gli Stati membri prevedono un obbligo di notificazione a carico del responsabile del trattamento, od eventualmente del suo rappresentante, presso l'autorità di controllo di cui all'articolo 28, prima di procedere alla realizzazione di un trattamento, o di un insieme di trattamenti, interamente o parzialmente automatizzato, destinato al conseguimento di una o più finalità correlate.

2. Gli Stati membri possono prevedere una semplificazione o l'esonero dall'obbligo di notificazione soltanto nei casi e alle condizioni seguenti:
- qualora si tratti di categorie di trattamento che, in considerazione dei dati oggetto di trattamento, non siano tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata, essi precisano le finalità dei trattamenti, i dati o le categorie dei dati trattati, la categoria o le categorie di persone interessate, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati i dati e il periodo di conservazione dei dati, e/o
- qualora il responsabile del trattamento designi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, un incaricato della protezione dei dati, a cui è demandato in particolare:
- di assicurare in maniera indipendente l'applicazione interna delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;
- di tenere un registro dei trattamenti effettuati dal responsabile del trattamento in cui figurino le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, garantendo in tal modo che il trattamento non sia tale da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.

4. Gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo della notificazione o una semplificazione della notificazione per i trattamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d).

5. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti non automatizzati di dati personali, o alcuni di essi, siano oggetto di una notificazione eventualmente semplificata.

Articolo 19 - Oggetto della notificazione

1. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere contenute nella notificazione. Esse comprendono almeno:

a) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante;

b) la o le finalità del trattamento;

c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso paesi terzi;

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento in applicazione dell'articolo 17.

2. Gli Stati membri precisano le modalità di notificazione all'autorità di controllo dei mutamenti relativi alle informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 20 - Controllo preliminare

1. Gli Stati membri precisano i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone e provvedono a che tali trattamenti siano esaminati prima della loro messa in opera.

2. Tali esami preliminari sono effettuati dall'autorità di controllo una volta ricevuta la notificazione del responsabile del trattamento, oppure dalla persona incaricata della protezione dei dati che, nei casi dubbi, deve consultare l'autorità di controllo medesima.

3. Gli Stati membri possono effettuare tale esame anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale, o in base ad un provvedimento fondato su siffatto provvedimento legislativo, in cui si definisce il tipo di trattamento e si stabiliscono appropriate garanzie.

Articolo 21 - Pubblicità dei trattamenti

1. Gli Stati membri adottano misure intese ad assicurare la pubblicità dei trattamenti.

2. Gli Stati membri devono prevedere che l'autorità di controllo tenga un registro dei trattamenti notificati in virtù dell'articolo 18. Il registro riprende almeno le informazioni enumerate all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e). Il registro può essere consultato da chiunque.

3. Gli Stati membri prevedono che i responsabili dei trattamenti o un altro organismo designato dagli Stati membri comunichino nelle opportune forme, a chiunque ne faccia richiesta, almeno le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e), relative ai trattamenti esenti da notificazione. Gli Stati membri possono prevedere che questa disposizione non si applichi ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.

CAPO III - RICORSI GIURISDIZIONALI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Articolo 22 - Ricorsi

Fatti salvi ricorsi amministrativi che possono essere promossi, segnatamente dinanzi all'autorità di controllo di cui all'articolo 28, prima che sia adita l'autorità giudiziaria, gli Stati membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali appicabili al trattamento in questione.

Articolo 23 - Responsabilità

1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

Articolo 24 - Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente direttiva e in particolare stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva.

CAPO IV - TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI

Articolo 25 - Principi

1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.

2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità del o dei trattamenti previsti, il paese d'origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

4. Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione.

5. La Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

Articolo 26 - Deroghe

1. In deroga all'articolo 25 e fatte salve eventuali disposizioni contrarie della legislazione nazionale per casi specifici, gli Stati membri dispongono che un trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi del'articolo 25, paragrafo 2 può avvenire a condizione che:

a) la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento previsto, oppure

b) il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure

c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto, concluso o da concludere nell'interesse della persona interessata, tra il responsabile del trattamento e un terzo, oppure

d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per costatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure

e) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure

f) il trasferimento avvenga a partire da un registro pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sia predisposto per l'informazione del pubblico e sia aperto alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella misura in cui nel caso specifico siano rispettate le condizioni che la legge prevede per la consultazione.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, qualora il responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi; tali garanzie possono segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate.

3. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2. In caso di opposizione notificata da un altro Stato membro o dalla Commissione, debitamente motivata sotto l'aspetto della tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che alcune clausole contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

CAPO V - CODICI DI CONDOTTA

Articolo 27

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri dispongono che le associazioni professionali e gli altri organismi rappresentanti altre categorie di responsabili del trattamento, che hanno elaborato i progetti di codice nazionali o intendono modificare o prorogare i codici nazionali esistenti, possano sottoporli all'esame dell'autorità nazionale. Gli Stati membri prevedono che tale autorità accerti, in particolare, la conformità dei progetti che le sono sottoposti alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Qualora lo ritenga opportuno, l'autorità nazionale raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti.

3. I progetti di codici comunitari, nonché le modifiche o proroghe di codici comunitari esistenti, possono essere sottoposti al gruppo di cui all'articolo 29, il quale si pronuncia, in particolare, sulla conformità dei progetti che gli sono sottoposti alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Qualora lo ritenga opportuno, esso raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti. La Commissione può provvedere ad un'appropriata divulgazione dei codici che sono stati approvati dal gruppo.

CAPO VI - AUTORITÀ DI CONTROLLO E GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 28 - Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri. Tali autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

2. Ciascuno Stato membro dispone che le autorità di controllo siano consultate al momento dell'elaborazione delle misure regolamentari o amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà della persona con riguardo al trattamento dei dati personali.

3. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:

- di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;

- di poteri effettivi d'intervento, come quello di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti, conformemente all'articolo 20, e di dar loro adeguata pubblicità o quello di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o quello di adire i Parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;

- del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie. È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo recanti pregiudizio.

4. Qualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda. Qualsiasi persona può, in particolare, chiedere a un'autorità di controllo di verificare la liceità di un trattamento quando si applicano le disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 13 della presente direttiva. La persona viene ad ogni modo informata che una verifica ha avuto luogo.

5. Ogni autorità di controllo elabora a intervalli regolari una relazione sulla sua attività. La relazione viene pubblicata.

6. Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuitile a norma del paragrafo 3. Ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro. Le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile.

7. Gli Stati membri dispongono che i membri e gli agenti delle autorità di controllo sono soggetti, anche dopo la cessazione delle attività, all'obbligo del segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno accesso.

Articolo 29 - Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

1. È istituito un gruppo per la tutela della persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in appresso denominato "il gruppo". Il gruppo ha carattere consultivo e indipendente.

2. Il gruppo è composto da un rappresentante della o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro e da un rappresentante della o delle autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione. Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune. Lo stesso vale per le autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari.

3. Il gruppo adotta le sue decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.

4. Il gruppo elegge il proprio presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

5. Al segretariato del gruppo provvede la Commissione.

6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

7. Il gruppo esamina le questioni iscritte all'ordine del giorno dal suo presidente, su iniziativa di questo o su richiesta di un rappresentante delle autorità di controllo oppure su richiesta della Commissione.

Articolo 30

1. Il gruppo ha i seguenti compiti:

a) esaminare ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva per contribuire alla loro applicazione omogenea;

b) formulare, ad uso della Commissione, un parere sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi;

c) consigliare la Commissione in merito a ogni progetto di modifica della presente direttiva, ogni progetto di misure addizionali o specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali diritti e libertà;

d) formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario.

2. Il gruppo, qualora constati che tra le legislazioni o prassi degli Stati membri si manifestano divergenze che possano pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nella Comunità, ne informa la Commissione.

3. Il gruppo può formulare di propria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone nei confronti del trattamento di dati personali nella Comunità.

4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono trasmessi alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 31.

5. La Commissione informa il gruppo del seguito da essa dato ai pareri e alle raccomandazioni. A tal fine redige una relazione che viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.

6. Il gruppo redige una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi terzi e la trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.

CAPO VII - MISURE COMUNITARIE D'ESECUZIONE

Articolo 31 - Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono applicabili immediatamente. Tuttavia, se queste misure non sono conformi al parere del comitato saranno subito comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso: - la Commissione rinvia l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione; - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alla scadenza del terzo anno successivo alla sua adozione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i trattamenti avviati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva si conformino a dette disposizioni entro i tre anni successivi alla data summenzionata. In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono prevedere che, per quanto riguarda gli articoli 6, 7 ed 8, la messa in conformità dei trattamenti di dati già contenuti in archivi manuali alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva sia effettuata man mano che si procede a successive operazioni di trattamento di tali dati, diverse dalla semplice memorizzazione. Questa messa in conformità deve, tuttavia, essere terminata entro il dodicesimo anno a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva. Gli Stati membri consentono comunque alla persona interessata di ottenere a sua richiesta e in particolare in sede di esercizio del diritto di accesso, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati incompleti, inesatti o conservati in modo incompatibile con i fini legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, con riserva di garanzie adeguate, che i dati conservati esclusivamente per ricerche storiche non siano resi conformi alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva.

4. Gi Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo, per la prima volta entro tre anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte di modifica. La relazione è oggetto di pubblicazione. La Commissione esaminerà in particolare l'applicazione della presente direttiva al trattamento dei dati sotto forma di suoni o immagini relativi a persone fisiche e presenterà le eventuali proposte necessarie, tenuto conto dell'evoluzione della tecnologia dell'informazione e alla luce dei progressi della società dell'informazione.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002

relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

(Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

(GUCE n. L 201 del 31/7/2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4) richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e particolarmente del diritto alla vita privata, al fine di garantire il libero flusso dei dati personali nella Comunità.

(2) La presente direttiva mira a rispettare i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 di tale Carta.

(3) La riservatezza nelle comunicazioni è garantita conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, in particolare alla convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alle costituzioni degli Stati membri.

(4) La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (5) ha tradotto i principi enunciati dalla direttiva 95/46/CE in norme specifiche per il settore delle telecomunicazioni. La direttiva 97/66/CE deve essere adeguata agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, in guisa da fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. Tale direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente direttiva.

(5) Nelle reti pubbliche di comunicazione della Comunità è in atto l'introduzione di nuove tecnologie digitali avanzate che pongono esigenze specifiche con riguardo alla tutela dei dati personali e della vita privata degli utenti.
Lo sviluppo della società dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di comunicazione elettronica. L'accesso alle reti digitali mobili è ormai a disposizione e alla portata di un vasto pubblico. Queste reti digitali hanno grandi capacità e possibilità di trattare i dati personali. Il positivo sviluppo transfrontaliero di questi servizi dipende in parte dalla fiducia che essi riscuoteranno presso gli utenti in relazione alla loro capacità di tutelare la loro vita privata.

(6) L'Internet ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un'infrastruttura mondiale comune per la fornitura di un'ampia serie di servizi di comunicazione elettronica. I servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso l'Internet aprono nuove possibilità agli utenti ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro vita privata.

(7) Nel settore delle reti pubbliche di comunicazione occorre adottare disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specificamente finalizzate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare riferimento all'accresciuta capacità di memorizzazione e trattamento dei dati relativi agli abbonati e agli utenti.

(8) Occorre armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali, della vita privata nonché del legittimo interesse delle persone giuridiche nel settore delle comunicazioni elettroniche affinché non sorgano ostacoli nel mercato interno delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'articolo 14 del trattato. L'armonizzazione dovrebbe limitarsi alle prescrizioni necessarie per garantire che non vengano ostacolate la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di comunicazione elettronica tra Stati membri.

(9) È opportuno che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, come pure gli organi comunitari competenti, cooperino all'introduzione e allo sviluppo delle tecnologie pertinenti laddove ciò sia necessario per realizzare le garanzie previste dalla presente direttiva, tenuto debito conto dell'obiettivo di ridurre al minimo il trattamento dei dati personali e di utilizzare dati anonimi o pseudonimi nella misura del possibile.

(10) Nel settore delle comunicazioni elettroniche trova applicazione la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del responsabile e i diritti delle persone fisiche.
La direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di comunicazione non accessibili al pubblico.

(11) La presente direttiva, analogamente alla direttiva 95/46/ CE, non affronta le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario. Lascia pertanto inalterato l'equilibrio esistente tra il diritto dei cittadini alla vita privata e la possibilità per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva, necessari per tutelare la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione della legge penale. Di conseguenza la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario, per ciascuno di tali scopi e conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Tali misure devono essere appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una società democratica ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla precitata Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(12) Gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico possono essere persone fisiche o persone giuridiche. La presente direttiva, integrando la direttiva 95/46/CE, è volta a tutelare i diritti fondamentali delle persone fisiche e in particolare il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche. La presente direttiva non comporta in alcun caso per gli Stati membri l'obbligo di estendere l'applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone giuridiche, tutela che è assicurata nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale.

(13) Il rapporto contrattuale tra abbonato e fornitore di servizi può comportare un versamento unico o periodico per il servizio fornito o che deve essere fornito. Anche le schede prepagate sono considerate un contratto.

(14) I dati relativi all'ubicazione possono riferirsi alla latitudine, longitudine ed altitudine dell'apparecchio terminale dell'utente, alla direzione di viaggio, al livello di accuratezza dell'informazione sull'ubicazione, all'identificazione della cella di rete in cui l'apparecchio terminale è ubicato in un determinato momento, e al momento in cui l'informazione sull'ubicazione è stata registrata.

(15) Una comunicazione può comprendere qualsiasi informazione relativa al nome, al numero e all'indirizzo fornita da chi emette la comunicazione o dall'utente di un collegamento al fine di effettuare la comunicazione. I dati relativi al traffico possono comprendere qualsiasi traslazione dell'informazione da parte della rete sulla quale la comunicazione è trasmessa allo scopo di effettuare la trasmissione. I dati relativi al traffico possono tra l'altro consistere in dati che si riferiscono all'instradamento, alla durata, al tempo o al volume di una comunicazione, al protocollo usato, all'ubicazione dell'apparecchio terminale di chi invia o riceve, alla rete sulla quale la comunicazione si origina o termina, all'inizio, alla fine o alla durata di un collegamento. Possono anche consistere nel formato in cui la comunicazione è trasmessa dalla rete.

(16) Le informazioni trasmesse nel quadro di un servizio di radiodiffusione tramite una rete di comunicazione pubblica sono destinate a un pubblico potenzialmente illimitato e non costituiscono una comunicazione ai sensi della presente direttiva. Comunque, nei casi in cui il singolo abbonato o utente che riceve tali informazioni possa essere identificato, per esempio con servizi video on demand, le informazioni trasmesse rientrano nella nozione di comunicazione ai sensi della presente direttiva.

(17) Ai fini della presente direttiva il consenso dell'utente o dell'abbonato, senza considerare se quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica, dovrebbe avere lo stesso significato del consenso della persona interessata come definito ed ulteriormente determinato nella direttiva 95/46/ CE. Il consenso può essere fornito secondo qualsiasi modalità appropriata che consenta all'utente di esprimere liberamente e in conoscenza di causa i suoi desideri specifici, compresa la selezione di un'apposita casella nel caso di un sito Internet.

(18) Servizi a valore aggiunto possono consistere ad esempio in consigli sui pacchetti tariffari meno costosi, orientamento stradale, informazioni sul traffico, previsioni meteorologiche, e informazioni turistiche.

(19) L'applicazione di taluni requisiti relativi alla presentazione ed alla restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata e al trasferimento automatico di chiamate a linee collegate a centrali analogiche non dovrebbe essere resa obbligatoria in casi specifici in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico sproporzionato. È importante che le parti interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li notifichino alla Commissione.

(20) I fornitori di servizi dovrebbero adottare misure appropriate per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti, se necessario congiuntamente al fornitore della rete, e dovrebbero informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete. Tali rischi possono presentarsi segnatamente per i servizi di comunicazione elettronica su una rete aperta come l'Internet o la telefonia mobile analogica. È di particolare importanza per gli utenti e gli abbonati di tali servizi essere pienamente informati dal loro fornitore di servizi dell'esistenza di rischi alla sicurezza al di fuori della portata dei possibili rimedi esperibili dal fornitore stesso. I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su Internet dovrebbero informare gli utenti e gli abbonati delle misure che questi ultimi possono prendere per proteggere la sicurezza delle loro comunicazioni, ad esempio attraverso l'uso di particolari tipi di programmi o tecniche di criptaggio. L'obbligo di informare gli abbonati su particolari rischi relativi alla sicurezza non esonera il fornitore di servizi dall'obbligo di prendere, a sue proprie spese, provvedimenti adeguati ed immediati per rimediare a tutti i nuovi, imprevisti rischi relativi alla sicurezza e ristabilire il normale livello di sicurezza del servizio. La fornitura all'abbonato di informazioni sui rischi relativi alla sicurezza dovrebbe essere gratuita fatta eccezione per i costi nominali che l'abbonato può sostenere quando riceve o prende conoscenza delle informazioni, per esempio scaricando un messaggio di posta elettronica. La sicurezza viene valutata alla luce dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE.

(21) Occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni realizzate attraverso reti pubbliche di comunicazione e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico compreso il loro contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo. La legislazione di alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni.

(22) Il divieto di memorizzare comunicazioni e i relativi dati sul traffico da parte di persone diverse dagli utenti o senza il loro consenso non è inteso a vietare eventuali memorizzazioni automatiche, intermedie e temporanee di tali informazioni fintanto che ciò viene fatto unicamente a scopo di trasmissione nella rete di comunicazione elettronica e a condizione che l'informazione non sia memorizzata per un periodo superiore a quanto necessario per la trasmissione e ai fini della gestione del traffico e che durante il periodo di memorizzazione sia assicurata la riservatezza dell'informazione. Ove ciò sia necessario per rendere più efficiente l'inoltro di tutte le informazioni accessibili al pubblico ad altri destinatari del servizio su loro richiesta, la presente direttiva non osta a che tali informazioni possano essere ulteriormente memorizzate, a condizione che esse siano in ogni caso accessibili al pubblico senza restrizioni e che tutti i dati che si riferiscono ai singoli abbonati o utenti che richiedono tali informazioni siano cancellati.

(23) La riservatezza delle comunicazioni dovrebbe essere assicurata anche nel quadro di legittime prassi commerciali. Ove necessario e legalmente autorizzato, le comunicazioni possono essere registrate allo scopo di fornire la prova di una transazione commerciale. La direttiva 95/46/CE si applica a tale trattamento. Le parti in comunicazione dovrebbero essere informate sulla registrazione, il suo scopo e la durata della sua memorizzazione preventivamente alla stessa. La comunicazione registrata dovrebbe essere cancellata non appena possibile ed in ogni caso non oltre la fine del periodo durante il quale la transazione può essere impugnata legittimamente.

(24) Le apparecchiature terminali degli utenti di reti di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione archiviata in tali apparecchiature fanno parte della sfera privata dell'utente, che deve essere tutelata ai sensi della convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. I cosiddetti software spia, bachi invisibili ("web bugs"), identificatori occulti ed altri dispositivi analoghi possono introdursi nel terminale dell'utente a sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni, archiviare informazioni occulte o seguire le attività dell'utente e possono costituire una grave intrusione nella vita privata di tale utente. L'uso di tali dispositivi dovrebbe essere consentito unicamente per scopi legittimi e l'utente interessato dovrebbe esserne a conoscenza.

(25) Tuttavia, tali dispositivi, per esempio i cosiddetti marcatori ("cookies"), possono rappresentare uno strumento legittimo e utile, per esempio per l'analisi dell'efficacia della progettazione di siti web e della pubblicità, nonché per verificare l'identità di utenti che effettuano transazioni "on-line". Allorché tali dispositivi, ad esempio i marcatori ("cookies"), sono destinati a scopi legittimi, come facilitare la fornitura di servizi della società dell'informazione, il loro uso dovrebbe essere consentito purché siano fornite agli utenti informazioni chiare e precise, a norma della direttiva 95/46/CE, sugli scopi dei marcatori o di dispositivi analoghi per assicurare che gli utenti siano a conoscenza delle informazioni registrate sull'apparecchiatura terminale che stanno utilizzando. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di rifiutare che un marcatore o un dispositivo analogo sia installato nella loro apparecchiatura terminale. Ciò riveste particolare importanza qualora utenti diversi dall'utente originario abbiano accesso alle apparecchiature terminali e quindi a dati contenenti informazioni sensibili in relazione alla vita privata che sono contenuti in tali apparecchiature. L'offerta di informazioni e del diritto di opporsi può essere fornita una sola volta per l'uso dei vari dispositivi da installare sull'attrezzatura terminale dell'utente durante la stessa connessione e applicarsi anche a tutti gli usi successivi, che possono essere fatti, di tali dispositivi durante successive connessioni. Le modalità di comunicazione delle informazioni, dell'offerta del diritto al rifiuto o della richiesta del consenso dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili. L'accesso al contenuto di un sito Internet specifico può tuttavia continuare ad essere subordinato all'accettazione in conoscenza di causa di un marcatore o di un dispositivo analogo, se utilizzato per scopi legittimi.

(26) I dati relativi agli abbonati sottoposti a trattamento nell'ambito di reti di comunicazione elettronica per stabilire i collegamenti e per trasmettere informazioni contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche e riguardano il diritto al rispetto della loro corrispondenza o i legittimi interessi delle persone giuridiche. Tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio ai fini della fatturazione e del pagamento per l'interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato. Qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati che il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzato soltanto se l'abbonato abbia espresso il proprio consenso in base ad informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico circa la natura dei successivi trattamenti che egli intende effettuare e circa il diritto dell'abbonato di non dare o di revocare il proprio consenso a tale trattamento. I dati relativi al traffico utilizzati per la commercializzazione dei servizi di comunicazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto dovrebbero inoltre essere cancellati o resi anonimi dopo che il servizio è stato fornito. I fornitori dei servizi dovrebbero informare sempre i loro abbonati riguardo alla natura dei dati che stanno sottoponendo a trattamento, nonché agli scopi e alla durata del trattamento stesso.

(27) Il momento esatto del completamento della trasmissione di una comunicazione, dopo il quale i dati relativi al traffico dovrebbero essere cancellati salvo ai fini di fatturazione, può dipendere dal tipo di servizio di comunicazione elettronica che è fornito. Per esempio per una chiamata di telefonia vocale la trasmissione sarà completata quando uno dei due utenti termina il collegamento.
Per la posta elettronica la trasmissione è completata quando il destinatario prende conoscenza del messaggio, di solito dal server del suo fornitore di servizi.

(28) L'obbligo di cancellare o di rendere anonimi i dati relativi al traffico quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione non contraddice le procedure utilizzate su Internet, come la realizzazione di copie "cache", nel sistema dei nomi di dominio, di indirizzi IP o la realizzazione di copie "cache" di un indirizzo IP legato ad un indirizzo fisico o l'uso di informazioni riguardanti l'utente per controllare il diritto d'accesso a reti o servizi.

(29) Il fornitore di servizi può trattare i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti ove necessario in singoli casi per individuare problemi tecnici od errori materiali nella trasmissione delle comunicazioni. I dati relativi al traffico necessari ai fini della fatturazione possono anche essere sottoposti a trattamento da parte del fornitore per accertare e sospendere la frode che consiste nell'uso del servizio di comunicazione elettronica senza il corrispondente pagamento.

(30) I sistemi per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere progettati per limitare al minimo la quantità di dati personali necessari.
Tutte le attività relative alla fornitura del servizio di comunicazione elettronica che va oltre la trasmissione di una comunicazione e la relativa fatturazione dovrebbero essere basate su dati relativi al traffico aggregati che non possono essere collegati agli abbonati o utenti. Tali attività, se non possono essere basate su dati aggregati, dovrebbero essere considerate come servizi a valore aggiunto per i quali è necessario il consenso dell'abbonato.

(31) Si stabilirà se il consenso necessario per il trattamento dei dati personali per fornire un particolare servizio a valore aggiunto debba essere ottenuto dall'utente o dall'abbonato in base ai dati che devono essere trattati e al tipo di servizio da fornire nonché alla possibilità tecnica, procedurale e contrattuale di distinguere l'individuo che usa un servizio di comunicazione elettronica dalla persona giuridica o fisica che si è abbonata.

(32) Se il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica o di un servizio a valore aggiunto fa ricorso a forme di subappalto a un'altra impresa per il trattamento dei dati personali necessari per la fornitura di tali servizi, questo subappalto ed il conseguente trattamento dei dati dovrebbe essere nella piena osservanza delle disposizioni relative ai responsabili e agli incaricati del trattamento e dei dati personali come riportato nella direttiva 95/46/ CE. Se la fornitura di un servizio a valore aggiunto richiede che i dati relativi al traffico o all'ubicazione siano inviati da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica a un fornitore di servizi a valore aggiunto, gli abbonati o utenti a cui i dati si riferiscono dovrebbero essere pienamente informati di questo invio prima di dare il loro consenso al trattamento dei dati.

(33) L'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio ma, al tempo stesso, può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di opzioni per i servizi di comunicazione elettronica, quali possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo o rigorosamente privato ai servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per esempio carte telefoniche o possibilità di pagamento con carta di credito. Allo stesso scopo, gli Stati membri possono chiedere agli operatori di offrire ai loro abbonati un tipo diverso di fattura dettagliata, dalla quale è stato omesso un certo numero di cifre dei numeri chiamati.

(34) Con riguardo all'identificazione della linea chiamante è necessario tutelare il diritto dell'autore della chiamata di eliminare l'indicazione della linea dalla quale si effettua la chiamata, nonché il diritto del chiamato di respingere chiamate da linee non identificate. In casi specifici esistono giustificati motivi per disattivare la soppressione dell'indicazione della linea chiamante. Alcuni abbonati, in particolare le linee di assistenza e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato dei loro chiamanti.
Con riferimento all'identificazione della linea collegata, è necessario tutelare il diritto e il legittimo interesse del chiamato a sopprimere l'indicazione della linea alla quale il chiamante è realmente collegato, in particolare in caso di chiamate trasferite. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbero informare i loro abbonati dell'esistenza nella rete dell'indicazione della linea chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti in base all'identificazione della linea chiamante e collegata, come pure delle opzioni disponibili per la salvaguardia della vita privata. Ciò permetterà agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilità di cui desiderano avvalersi a tutela della loro vita privata. Le opzioni per la salvaguardia della vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono configurarsi come un servizio disponibile su richiesta rivolta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

(35) Nelle reti mobili digitali i dati relativi all'ubicazione, che consentono di determinare la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente mobile vengono sottoposti a trattamento in modo da consentire la trasmissione di comunicazioni. Tali dati sono quelli relativi al traffico di cui all'articolo 6 della presente direttiva.
Tuttavia, in aggiunta ad essi, le reti mobili digitali possono avere la capacità di trattare dati relativi all'ubicazione che possiedono un grado di precisione molto maggiore di quello necessario per la trasmissione delle comunicazioni e che vengono utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto, come i servizi che forniscono informazioni individuali sul traffico e radioguida. Il trattamento di dati siffatti ai fini della fornitura di servizi a valore aggiunto dovrebbe essere autorizzato soltanto previo esplicito consenso dell'abbonato. Anche in questo caso, tuttavia, gli abbonati dovrebbero disporre, gratuitamente, di un mezzo semplice per bloccare temporaneamente il trattamento dei dati relativi alla loro ubicazione.

(36) Gli Stati membri possono limitare il diritto alla vita privata degli utenti e degli abbonati riguardo all'identificazione della linea chiamante allorché ciò sia necessario per identificare le chiamate importune, e riguardo all'identificazione della linea chiamante e ai dati relativi all'ubicazione allorché ciò sia necessario per consentire ai servizi di emergenza di svolgere il loro compito nel modo più efficace possibile. A tale scopo gli Stati membri possono adottare disposizioni specifiche per autorizzare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica a fornire l'accesso all'identificazione della linea chiamante e ai dati relativi all'ubicazione senza il previo consenso degli utenti o abbonati interessati.

(37) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal trasferimento automatico di chiamate da parte di altri. Inoltre, in tali casi, l'abbonato deve avere la possibilità di impedire che le chiamate trasferite siano inoltrate sul suo terminale, mediante una semplice richiesta al fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

(38) Gli elenchi degli abbonati ai servizi di comunicazione elettronica sono pubblici ed ampiamente distribuiti. Il rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche postulano, per gli abbonati, il diritto di determinare se i loro dati personali possano essere pubblicati in un elenco e, in caso affermativo, quali. È opportuno che i fornitori di elenchi pubblici informino gli abbonati che vi figureranno degli scopi dell'elenco stesso e di ogni specifico impiego che possa essere fatto delle versioni elettroniche degli elenchi pubblici, in particolare mediante le funzioni di ricerca incorporate nel software, come ad esempio le funzioni di ricerca inversa che consentono agli utenti dell'elenco di risalire al nome e all'indirizzo dell'abbonato in base al solo numero telefonico.

(39) L'obbligo di informare gli abbonati sugli scopi di elenchi pubblici in cui i loro dati personali devono essere inclusi dovrebbe essere imposto alla parte che raccoglie i dati per tale inclusione. Se i dati possono essere trasmessi a uno o più terzi, l'abbonato dovrebbe essere informato su questa possibilità e sul ricevente o sulle categorie di possibili riceventi. Le trasmissioni dovrebbero essere soggette alla condizione che i dati non possono essere usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti. Se la parte che raccoglie i dati dall'abbonato o i terzi a cui i dati sono stati trasmessi desiderano usarli per uno scopo ulteriore, la parte che ha raccolto i dati in origine o il terzo a cui i dati sono stati trasmessi deve ottenere nuovamente il consenso dell'abbonato.

(40) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi i messaggi SMS. Tali forme di comunicazioni commerciali indesiderate possono da un lato essere relativamente facili ed economiche da inviare e dall'altro imporre un onere e/o un costo al destinatario. Inoltre, in taluni casi il loro volume può causare difficoltà per le reti di comunicazione elettronica e le apparecchiature terminali. Per tali forme di comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta è giustificato prevedere che le relative chiamate possano essere inviate ai destinatari solo previo consenso esplicito di questi ultimi. Il mercato unico prevede un approccio armonizzato per garantire norme semplici a livello comunitario per le aziende e gli utenti.

(41) Nel contesto di una relazione di clientela già esistente è ragionevole consentire l'uso delle coordinate elettroniche per offrire prodotti o servizi analoghi, ma unicamente da parte della medesima società che ha ottenuto le coordinate elettroniche a norma della direttiva 95/46/CE.
Allorché tali coordinate sono ottenute, il cliente dovrebbe essere informato sul loro uso successivo a scopi di commercializzazione diretta in maniera chiara e distinta, ed avere la possibilità di rifiutare tale uso. Tale opportunità dovrebbe continuare ad essere offerta gratuitamente per ogni successivo messaggio a scopi di commercializzazione diretta, ad eccezione degli eventuali costi relativi alla trasmissione del suo rifiuto.

(42) Altre forme di commercializzazione diretta che siano più onerose per il mittente e non impongano costi finanziari per gli abbonati e gli utenti, quali chiamate telefoniche vocali interpersonali, possono giustificare il mantenimento di un sistema che dà agli abbonati o agli utenti la possibilità di indicare che non desiderano ricevere siffatte chiamate. Ciò nondimeno, al fine di non ridurre i livelli di tutela della vita privata esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere sistemi nazionali che autorizzano tali chiamate unicamente destinate agli abbonati e agli utenti che hanno fornito il loro consenso preliminare.

(43) Al fine di facilitare l'attuazione efficace delle norme comunitarie in materia di messaggi indesiderati a scopi di commercializzazione diretta, occorre proibire l'uso di false identità o falsi indirizzi o numeri di risposta allorché sono inviati messaggi indesiderati a scopi di commercializzazione diretta.

(44) Taluni sistemi di posta elettronica consentono agli abbonati di vedere il mittente e l'oggetto di una e-mail e, inoltre, di cancellare il messaggio senza dover scaricare il resto del contenuto dell'e-mail o degli allegati, riducendo quindi i costi che potrebbero derivare dallo scaricamento di e-mail o allegati indesiderati. Queste modalità possono continuare ad essere utili in taluni casi come strumento supplementare rispetto ai requisiti generali stabiliti dalla presente direttiva.

(45) La presente direttiva non pregiudica le misure che gli Stati membri prendono per tutelare legittimi interessi delle persone giuridiche in relazione a comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta.
Allorquando gli Stati membri costituiscono un registro "opt-out" per siffatte chiamate a persone giuridiche, principalmente imprese, sono pienamente applicabili le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (6) (direttiva sul commercio elettronico).

(46) Le funzionalità necessarie per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica possono essere incorporate nella rete o in una parte qualsiasi dell'apparecchiatura terminale dell'utente, compreso il software. La tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbe essere indipendente dalla configurazione delle varie componenti necessarie a fornire il servizio e dalla distribuzione delle necessarie funzionalitàtra queste componenti. La direttiva 95/46/CE contempla tutti i tipi di trattamento dei dati personali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. L'esistenza di norme specifiche per i servizi di comunicazione elettronica, oltre che di norme generali per le altre componenti necessarie per la fornitura di tali servizi, non sempre agevola la tutela dei dati personali e della vita privata in modo tecnologicamente neutrale. Può essere pertanto necessario adottare provvedimenti che prescrivano ai fabbricanti di taluni tipi di apparecchiature impiegate per i servizi di comunicazione elettronica di costruire il loro prodotto in modo da incorporarvi dispositivi che garantiscano la tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato. L'adozione di tali provvedimenti a norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(7), avrà l'effetto di armonizzare l'introduzione nelle apparecchiature di comunicazione elettronica di determinate caratteristiche tecniche, compresi i software, volte a tutelare i dati secondo modalità compatibili con il buon funzionamento del mercato unico.

(47) La normativa nazionale dovrebbe prevedere la possibilità di adire gli organi giurisdizionali, nei casi in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano rispettati. Si dovrebbero applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che non ottemperi alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.

(48) Nel campo di applicazione della presente direttiva è opportuno ricorrere all'esperienza del "gruppo per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

(49) Allo scopo di agevolare l'osservanza della presente direttiva, sono necessarie alcune disposizioni specifiche per il trattamento dei dati già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali emanate in attuazione alla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 - Finalità e campo d'applicazione

1. La presente direttiva armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.

3. La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea né, comunque, alle attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.

Articolo 2 - Definizioni

Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)(8).
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) "utente": qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
b) "dati relativi al traffico": qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
c) "dati relativi all'ubicazione": ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
d) "comunicazione": ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all'abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato;
e) "chiamata": la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
f) "consenso" dell'utente o dell'abbonato: corrisponde al consenso della persona interessata di cui alla direttiva 95/ 46/CE;
g) "servizio a valore aggiunto": il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
h) "posta elettronica": messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

Articolo 3 - Servizi interessati

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nella Comunità.

2. Gli articoli 8, 10 e 11 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un onere economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 risulti tecnicamente impossibile o richieda un onere economico sproporzionato.

Articolo 4 - Sicurezza

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei loro costi di realizzazione, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.

2. Nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili.

Articolo 5 - Riservatezza delle comunicazioni

1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei relativi dati sul traffico se effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale.

3. Gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente interessato sia stato informato in modo chiaro e completo, tra l'altro, sugli scopi del trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non impedisce l'eventuale memorizzazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

Articolo 6 - Dati sul traffico

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l'articolo 15, paragrafo 1.

2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.

4. Il fornitore dei servizi deve informare l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del trattamento ai fini enunciati al paragrafo 2 e, prima di ottenere il consenso, ai fini enunciati al paragrafo 3.

5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell'accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.

6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà degli organismi competenti di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione e alla fatturazione.

Articolo 7 - Fatturazione dettagliata

1. Gli abbonati hanno diritto di ricevere fatture non dettagliate.

2. Gli Stati membri applicano norme nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre, per le comunicazioni e per i pagamenti, di sufficienti modalità alternative che tutelino maggiormente la vita privata.

Articolo 8 - Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata

1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore dei servizi deve offrire all'utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

2. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuitamente, per ogni ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore di servizi deve offrire all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Il paragrafo 1 si applica anche alle chiamate provenienti dalla Comunità e dirette verso paesi terzi. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in entrata provenienti da paesi terzi.

6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico informi quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 9 - Dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico

1. Se i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. Gli utenti e gli abbonati devono avere la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico in qualsiasi momento.

2. Se hanno dato il consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, l'utente e l'abbonato devono continuare ad avere la possibilità di negare, in via temporanea, mediante una funzione semplice e gratuitamente, il trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

3. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico ai sensi di paragrafi 1 e 2 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità del fornitore della rete pubblica di telecomunicazione o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto, e deve essere circoscritto a quanto è strettamente necessario per la fornitura di quest'ultimo.

Articolo 10 - Deroghe

Gli Stati membri assicurano che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico:
a) possa annullare, in via temporanea, la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda la presentazione dell'identificazione di chiamate malintenzionate o importune. In tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni e/o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico;
b) possa annullare la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e possa sottoporre a trattamento i dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi possano reagire a tali chiamate.

Articolo 11 - Trasferimento automatico della chiamata

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi.

Articolo 12 - Elenchi di abbonati

1. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati siano informati, gratuitamente e prima di essere inseriti nell'elenco, in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.

2. Gli Stati membri assicurano che gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali – e, nell'affermativa, quali – debbano essere riportati in un elenco pubblico, sempreché tali dati siano pertinenti per gli scopi dell'elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri.

3. Gli Stati membri possono disporre che sia chiesto il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri assicurano inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente all'inclusione negli elenchi pubblici.

Articolo 13 - Comunicazioni indesiderate

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.

3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.

4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate.

Articolo 14 - Caratteristiche tecniche e normalizzazione

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell'attuare le disposizioni della presente direttiva gli Stati membri assicurano che non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.

2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso la prescrizione di caratteristiche tecniche specifiche per le reti di comunicazione elettronica, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (9).

3. All'occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni (10).

Articolo 15 - Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea.

2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, alle responsabilità e alle sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.

3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della direttiva stessa anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie

1. L'articolo 12 non si applica agli elenchi giàprodotti o immessi sul mercato su supporto cartaceo o elettronico off-line prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

2. Se i dati personali degli abbonati a servizi pubblici fissi o mobili di telefonia vocale sono stati inseriti in un elenco pubblico degli abbonati in conformità con le disposizioni della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 11 della direttiva 97/66/CE prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva, i dati personali di tali abbonati possono restare inseriti in tale elenco pubblico cartaceo o elettronico, comprese le versioni con funzioni di ricerca inverse, salvo altrimenti da essi comunicato dopo essere stati pienamente informati degli scopi e delle possibilitàin conformità con l'articolo 12 della presente direttiva.

Articolo 17 - Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.

Articolo 18 - Riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre tre anni dalla data di cui all'articolo 17, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e suoi consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, tenendo conto dell'ambiente internazionale.

A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati.

Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.

Articolo 19 - Abrogazione

La direttiva 97/66/CE è abrogata con efficacia a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 20 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2002.

 

 

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